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Articolo 34 - Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (C86-C88) - Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti
e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato
senza ingiustificato ritardo.
- La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un
linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le
informazioni e le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d).
- Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle
seguenti condizioni:
- il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di
protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in
particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia
autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
- il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il
sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
- detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una
comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con
analoga efficacia.
Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la
violazione dei dati personali, l'autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la probabilità
che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che
una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.[/VoceN]
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